1919 – La nascita

La professione nasce più di un secolo fa, nel 1919. Siamo all’indomani della prima guerra mondiale, in un’Italia molto provata dal conflitto armato e dai cascami che ogni guerra comporta: il territorio martoriato, il tessuto sociale destrutturato (le donne hanno dovuto sostituire gli uomini nelle fabbriche), la necessità di rimettere il prima possibile in moto il Paese.
Il 17 marzo di quell’anno è istituita a Roma la prima “Scuola di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per Assistenti Sanitarie Visitatrici”. La titolazione esplicita il mandato operativo ampio: comprende l’ambito sanitario e quello sociale e il fatto che nasce come professione femminile. L’anno dopo analoghe scuole sono istituite a Bologna, Firenze, Milano e Torino; e nel 1924 a Napoli.

1925 – Scuole specializzate

L’istituzione delle Scuole per Assistenti Sanitarie Visitatrici venne autorizzata con il Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832 (G.U. 5 novembre 1925, n. 257) “Facoltà della istituzione di (…) Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici”.
L’art. 11 recita: “Alle scuole specializzate per Assistenti Sanitarie Visitatrici possono essere ammesse le Infermiere che siano provviste del diploma, di cui all’art. 8″;
L’art. 12 recita: “Nelle scuole specializzate per Assistenti Sanitarie Visitatrici le allieve compiono un corso annuale che comprende insegnamenti teorico pratici, impartiti da professori competenti; tirocinio pratico, sotto la direzione d’una Assistente Sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e di comprovata pratica”;
L’art. 13 recita: “Le allieve che, alla fine del corso, abbiano superato apposito esame, secondo i programmi che saranno approvati dal Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Istruzione, conseguono un diploma di Stato per l’esercizio della professione di Assistente Sanitaria Visitatrice. Il possesso di tale diploma costituisce titolo di preferenza per la assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di carattere medico sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico”.

1974 – Mansionario

Con il P.R. 14.3.1974, n. 225 (G.U. 18 giugno 1974, n. 157) “Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli Infermieri Professionali e Infermieri Generici” viene emanato, al titolo IV – art. 5, il mansionario dell’Assistente Sanitario: Titolo IV Art. 5. Mansioni dell’Assistente Sanitario
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1997 – Profilo professionale

Decreto 17 gennaio 1997, n. 69 – Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Assistente Sanitario (GU Serie Generale n.72 del 27-03-1997)
Nasce il Profilo Professionale dell’Assistente Sanitario. Il profilo professionale dell’Assistente Sanitario prevede che questo operatore sia fondamentalmente dedicato alla comunità, alla famiglia e agli altri vari contesti della comunità, dalla scuola ai luoghi di lavoro, alle comunità di emigranti… I compiti che l’Assistente Sanitario dovrà assolvere riguardano due sfere interdipendenti. La prima consiste nella sorveglianza dei fattori di salute, di rischio e di danno nella comunità (diagnosi di comunità): essa forma, infatti, il primo avamposto per la rilevazione degli eventi sentinella, sanitari e sociali, sui quali anche altri operatori di settore potranno studiare approfondimenti. La seconda è la cura di tutti gli aspetti della promozione della salute della famiglia, con particolare enfasi sulla informazione e l’educazione sanitaria, ponendosi a cerniera tra la comunità e il medico di famiglia di cui è il più vicino collaboratore, nella realizzazione di una assistenza sanitaria di base, che curi i principi che fanno della famiglia, della scuola e di altre organizzazioni sociali fulcri promotori di salute. Accanto a questi compiti restano consolidati alcuni di pertinenza preventiva in senso stretto, per la collaborazione con i servizi del dipartimento di prevenzione, del quale costituisce l’elemento avanzato operando nel distretto (o, forse nel futuro, nel centro di salute…). L’educazione sanitaria, connotandosi come l’elemento di base del rapporto medico-paziente e operatore-cittadino, per questa professione è lo strumento centrale, sia nell’ espletazione del proprio lavoro specifico, che per l’apporto che potrà arrecare come supporto metodologico per altri professionisti, in un armonico sviluppo del lavoro di équipe. Si tratta dunque di un professionista non laureato in medicina che è parte integrante del settore preventivo, sia nel dipartimento di prevenzione che nei distretti, e costituisce l’altra faccia della assistenza sanitaria di base, accanto al medico di famiglia.
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Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72.
I
l Ministero della Sanità identifica nell’Assistente Sanitario il professionista della prevenzione, promozione ed educazione alla salute. Di particolare interesse risulta la “Relazione all’On. Sig. Ministro per la richiesta di parere al Consiglio di Stato” dell’Ufficio delle Professioni Sanitarie del Ministero della Sanità:
“…..omissis……Per quanto concerne, in particolare, la figura dell’Assistente sanitario, si osserva che essa ha avuto ed ha una sua realtà giuridica e funzionale e costituisce una professione specifica della Sanità italiana……omissis…….il suo ruolo è quello di operare sul territorio nell’ambito della medicina sociale, dell’igiene e sanità pubblica e ambientale, della ricerca epidemiologica, dell’assistenza sanitaria, della prevenzione e della educazione alla salute individuale, familiare, di gruppo, di collettività ed istituzionale. La tipicità della professione di assistente sanitario non trova riscontro nei profili finora emanati, se non marginalmente nella formazione complementare prevista per l’infermiere. I mutamenti storici del bisogno di salute hanno rafforzato e reso sempre attuale e necessaria la presenza dell’assistente sanitario.”

2000 – Autonomia professionale

Con la Legge 10 agosto 2000, n. 251 (G.U. 6 settembre 2000) “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, si sancisce che le professioni sanitarie svolgono la loro attività con autonomia professionale e si prevede che il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emani linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni sanitarie. Si prevede poi l’emanazione di un successivo decreto che includa le diverse figure professionali in una delle quattro fattispecie (professioni sanitarie infermieristiche ed ostetrica, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie, professioni tecniche della prevenzione), specifici corsi universitari di secondo livello con possibilità di accesso ad una nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario e relative disposizioni transitorie.
Mentre la discussione relativa alle classi di laurea della Facoltà di Medicina era in pieno fermento, per l’anno accademico 2000/2001 si confermavano ancora i Diplomi Universitari già attivati, con l’assenza di quelli dell’assistente sanitario, del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, del terapista occupazionale, dell’infermiere pediatrico, del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dell’educatore professionale, rinviati all’entrata in vigore del sistema “3+2”.

2001 – Classi lauree e lauree magistrali universitarie delle professioni sanitarie

Il 2 aprile 2001 viene firmato, per il Ministro dell’Università dall’On. Luciano Guerzoni e dal Ministro della Sanità Prof. Umberto Veronesi, il DM 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001) “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”. Nella stessa G.U. viene anche pubblicato, a firma solo del Ministro dell’Università, il secondo DM 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”.
A questo punto le Università potevano istituire i Corsi di Laurea previsti dai decreti, compreso quello di Assistente Sanitario, ma ormai i tempi per la programmazione per l’anno accademico 2001-2002 erano veramente molto stretti. Ciò nonostante, con il D.M. 2 luglio 2001 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2001) “Determinazione per l’anno accademico 2001/2002, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera, della legge n. 264/1999, del numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e di diploma universitario”, vengono determinati, per il corso di Assistente Sanitario, n. 15 posti presso l’Università di Siena. Successivamente vengono emanati, dalle rispettive università, anche i bandi per i corsi presso le Università di Catanzaro e l’Università “La Sapienza” di Roma. L’avvio delle lauree triennali per Assistente Sanitario diviene una concreta realtà, tuttora in fase di sviluppo ed espansione, sia nel numero di corsi attivati, sia nella successiva formazione con i master ed i corsi di perfezionamento e soprattutto con la prevista Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.

2006 – Istituzione dell’ordine – area della prevenzione

La legge 1 febbraio 2006 n. 43 prevede l’assegnazione della professione dell’Assistente Sanitario all’ordine della prevenzione. Viene definito l’iter formativo, l’obbligo di iscrizione all’albo, l’obbligo di formazione continua, istituito l’ordine delle professioni sanitarie, la suddivisione dei professionisti e i requisiti minimi per la funzione di coordinamento.

2009 – Classe LM/SNT/4

Il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 ai sensi del Decreto Ministeriale 270/2004, prevede la classe LM/SNT/4 denominata Classe delle Lauree Magistrali in Scienze delle Professioni Sanitarie
Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009 determina le classi dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Le Università procedono all’istituzione dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell’art. 9 del predetto decreto ministeriale. I corsi di laurea istituiti dalle Università, ai sensi del presente provvedimento con le modalità previste dall’art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le Università attribuiscono al Corso di Laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
Scarica Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009